L'associazione Gli obiettivi I progetti Media

L'attivita' dell'associazione Vive la Vie, creata in seguito all'esperienza vissuta da Thomas nel servizio di oncoematologia pediatrica, si organizza in funzione delle iniziative della presidente e delle decisioni prese dal Comitato attraverso riunioni di coordinazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE ‘VIVE LA VIE !’

Associazione internazionale per il diritto al gioco dei bambini

ARTICOLO 1°: DENOMINAZIONE E SEDE

E' creata un'associazione denominata: Vive la Vie, iscritta al registro delle associazioni del Tribunale di prima istanza di Strasburgo e retta secondo gli articoli 21 a 79 del Codice Civile locale. La sede sociale è fissata in 10 Rue des Romains, a Bischoffsheim (Francia).

ARTICOLO 2° : OGGETTO

Detta associazione è fondata in memoria di Thomas Hywel Darcy (1994-2001) il quale ha sempre desiderato il rispetto dei diritti del bambino, in particolare il diritto al gioco.

Scopo dell'associazione sarà pertanto la promozione del diritto al gioco dei bambini.  

Il gioco è componente fondamentale in tutti gli aspetti dello sviluppo infantile. Esso è inoltre un elemento chiave nella preservazione della cultura e della civiltà d'ogni società.

Nel bambino, il gioco è importante in quanto contribuisce alla crescita, all'esercizio fisico e alla maturazione delle capacità motrici. I bambini che giocano tra loro sono maggiormente capaci ad integrarsi nella società, in quanto il gioco favorisce le loro abilità morali ed emotive. Sono più pronti ad arricchire le loro personalità individuali e le loro abilità nel superare lo stress e i contrasti. Nel gioco libero i bambini apprendono a collaborare con gli altri. Il gioco inoltre contribuisce allo sviluppo della creatività e della flessibilità: è un mezzo per acquisire il controllo in situazioni difficili, com'è stato dimostrato dalle ricerche effettuate negli ospedali. 

La Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini chiede ai governi il riconoscimento del diritto [...] al gioco e alle attività ricreative proprie di questa età [...] e incoraggia [...] a questo scopo l'organizzazione di mezzi appropriati per il tempo libero e attività ricreative, artistiche e culturali, in condizioni di uguaglianza (art.31).  

L'associazione non persegue alcuno scopo politico o religioso; non fa distinzioni di sesso, razza, convinzione personale; non ha scopo lucrativo.  

L'associazione è costituita da persone che desiderano liberamente tradurre concretamente il proprio impegno morale e civile.  

Nell'effettuare le attività dell'associazione, i membri offriranno volontariamente e senza ricevere alcun compenso materiale le proprie capacità e le proprie conoscenze.  

ARTICOLO 3° : CAMPI DI ATTIVITÁ  

A titolo puramente indicativo e senza che la seguente lista sia limitativa, l'associazione avrà come compito di:  

-       Fornire i mezzi per l'attuazione e il buon sviluppo di attività ludiche e ricreative, tra cui giocattoli di ogni tipo per i bambini in ospedale e i bambini poveri o la cui famiglia è sprovvista di mezzi sufficienti,

-       Sensibilizzare le autorità locali, le unità sanitarie, i mezzi di informazione e la società civile ai problemi e alle necessità dei bambini in ospedale; più in particolare stabilire un contatto con le istanze locali per la promozione e l'attuazione di iniziative comuni nell'ambito della protezione e la tutela dei diritti dei bambini,

-      Stabilire rapporti di collaborazione con tutti gli organismi nazionali ed internazionali che si occupano dei problemi inerenti al mondo dei bambini,

-       Promuovere la conoscenza e la buona applicazione della Carta dei diritti del bambino in ospedale,

-       Organizzare manifestazioni (compresi concerti, concorsi, ecc.) e qualsiasi altra attività prevista allo scopo di raccogliere fondi,

-       Operare tutto ciò che sarà ritenuto necessario per raggiungere gli scopi dell'associazione e che non è qui espressamente menzionato .  

ARTICOLO 4° : DURATA  

L'associazione è costituita per un periodo illimitato.  

ARTICOLO 5° : MEMBRI  

L'Associazione si compone di un numero illimitato di membri attivi e membri onorari.

Può divenire membro attivo ogni persona fisica adulta e ogni bambino e ogni persona morale che condivida e accetti gli scopi e le finalità dell'associazione e le sue attività.

La qualità di membro attivo si acquista su richiesta esplicita inviata per iscritto al Comitato di direzione e/o partecipando ad una riunione.

Il titolo di membro onorario è conferito dal Comitato di direzione a persone che abbiano meriti particolari nei confronti dell'associazione.  

ARTICOLO 6° : DOVERI DEI MEMBRI  

Ogni membro si impegna a rispettare il presente statuto conosciuto al suo ingresso. Ogni membro si impegna ugualmente a rispettare le decisioni e direttive fissate dagli organi dell'associazione al titolo di dette disposizioni.  

ARTICOLO 7° : DECADENZA DEL TITOLO DI MEMBRO  

La qualità di membro decade:  

-       per dimissione su richiesta scritta del membro interessato;

-       per decesso;

-       per espulsione pronunciate in assemblea generale, per qualsiasi atto che porti pregiudizio morale o materiale all'associazione o quando gravi motivi rendano incompatibile il rapporto associativo;

-       per radiazione pronunciata in assemblea generale (/Consiglio d'amministrazione) per il mancato pagamento della quota annuale per un periodo di due anni.  

Prima della decisione di esclusione o radiazione, il membro interessato è invitato, per lettera raccomandata, a fornire giustificazione scritta al consiglio di direzione.

I membri esclusi, radiati e che in ogni caso non sono più membri dell'associazione, non hanno alcun diritto sui fondi comuni né sul patrimonio dell'associazione stessa.  

ARTICOLO 8° : RISORSE  

Le risorse dell'associazione sono costituite da:

-       quote e sottoscrizioni dei propri membri;

-       sovvenzioni statali, dipartimentali, comunali e degli enti pubblici,

-       liberalità, doni e lasciti (istituti di credito, società, organizzazioni private e internazionali, ecc.)

-       rimborsi derivanti da convenzioni,

-       risorse create a titolo eccezionale e, se del caso, con il beneplacito dell'autorità competente,

-       qualsiasi altra risorsa che non sia vietata dalle leggi e regolamenti in vigore.  

ARTICOLO 9° : QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

La quota annuale dovuta da ogni categoria di membro, salvo che per i membri onorari, è fissata ogni anno dall'assemblea generale ordinaria.  

ARTICOLO 10° : COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI  

Gli organi associativi sono:

-      l’Assemblea dei membri

-      Il Consiglio di direzione: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere...

-       Il Presidente onorario  

ARTICOLO 11° : ASSEMBLEA GENERALE (COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE)  

L'assemblea generale è composta dai membri dell'associazione.  

Essa si riunisce 2 volte all'anno, e ogniqualvolta lo esiga l'interesse dell'associazione, su convocazione del presidente.  

Detta convocazione è trasmessa :  

-    con lettera inviata almeno 15 giorni prima della data della riunione

-     tramite pubblicazione della data di riunione nel Bollettino  d'informazione dell'associazione inviato almeno 15 giorni prima della data della riunione,

-     tramite avviso apposto nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione  

La convocazione dovrà indicare luogo, data e ora della riunione, in prima e seconda seduta, e l'ordine del giorno.  

Il presidente convoca altresì l'assemblea generale su richiesta della direzione o su richiesta di un decimo dei membri, entro 3 settimane dalla data della detta assemblea.  

ARTICLE 11a : ASSEMBLEA GENERALE (POTERI)  

Ha diritto a partecipare all'assemblea generale il membro attivo e il membro d'onore in regola di pagamento quota e iscritto all'associazione.

I membri assenti possono essere rappresentati da altro membro tramite delega scritta. Non è ammesso di avere più di 5 (cinque) deleghe scritte per membro. Il Presidente sarà garante della regolarità delle deleghe scritte.  

L'assemblea generale detiene i seguenti poteri:

- esaminare i problemi di ordine generale,

- fissare le direttive per le attività dell'associazione,

- deliberare sulla relazione annuale dell'attività sociale preparata dal consiglio di direzione,

- approvare i conti dell'esercizio precedente,

- approvare il regolamento interno preparato dal consiglio di direzione,

- fissare la quota associativa,

- eleggere i membri della direzione, ecc.  

L'assemblea generale dispone di tutti i poteri che non sono devoluti ad altro organo.

Per la validità delle decisioni,è necessaria la presenza fisica o per delega della metà dei membri .

Se il quorum non è raggiunto, una nuova assemblea è convocata, essa delibererà qualsiasi sia il numero dei membri presenti o rappresentati per iscritto.

Ogni membro ha il diritto di esprimere un voto. Nel calcolo dei voti, le astensioni non saranno prese in conto.  

L'assemblea è presieduta dal Presidente. Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del consiglio di direzione.  

Le risoluzioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza dei suffragi espressi.

Sarà tenuto un registro delle delibere dell'assemblea generale, firmato dal presidente e dal segretario.

 

ARTICOLO 12° : IL CONSIGLIO DI DIREZIONE (COMPOSIZIONE)  

L'associazione è retta da una direzione comprendente 6 membri (1 presidente, 1 vicepresidente, 1 segretario,1 tesoriere,  1 responsabile settore infanzia, e 1 responsabile settore concezione e creazione). Essi sono eletti per 3 anni dall'assemblea generale dei membri, e scelti all'interno di detta assemblea generale.

La direzione potrà decidere che altre persone partecipino alle proprie riunioni in via consultiva.

La direzione potrà essere revocata dall'assemblea generale in caso di non rispetto degli statuti e qualsiasi altro grave motivo nella gestione morale e finanziaria dell'associazione.  

ARTICOLO 13° : IL CONSIGLIO DI DIREZIONE (POTERI)  

La direzione prende tutte le decisioni necessarie alla gestione quotidiana dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea generale. Assicura il segretariato dell'assemblea generale ed è garante che tutte le menzioni legali necessarie siano trascritte sul registro delle associazioni.  

La direzione dovrà inoltre:

- votare il bilancio

- organizzare il buon funzionamento dell'associazione,

- preparare il bilancio annuale in cui dovranno figurare tutte le entrate e il loro utilizzo; detto bilancio verrà in seguito presentato unitamente ad una relazione sulle attività dell'associazione all'assemblea generale

- proporre all'approvazione dell'assemblea generale il totale delle quote associative,

- assumere personale esclusivamente nei limiti necessari al buon funzionamento dell'associazione.  

La direzione potrà chiedere ad uno o più membri di effettuare alcuni compiti, potrà inoltre delegare a gruppi di lavoro l'analisi di alcune problematiche, emettere delle procure speciali per un'azione specifica o per categorie di azioni.  

La direzione si riunisce ogniqualvolta sia necessario per la buona gestione dell'associazione e minimo 2 volte all'anno. Essa é convocata dal Presidente o quando almeno 1/3 dei propri membri lo richieda per iscritto. Ogni membro della direzione sarà invitato almeno tre giorni prima della riunione; in casi urgenti, la direzione potrà essere convocata tramite fax o telegramma nelle 24 ore precedenti. L'avviso dovrà contenere i punti dell'ordine del giorno.  

Nella seduta costitutiva, il consiglio di direzione elegge tra I propri membri il presidente dell'associazione, il segretario del consiglio, il tesoriere, l'addetto stampa, il vicepresidente.  

Il consiglio di direzione deve preparare un regolamento interno che coprirà, in conformità del presente statuto, tutti gli aspetti pratici della vita associativa.  

Il regolamento interno sarà presentato per approvazione all'assemblea generale.  

I membri del consiglio di direzione sono eletti per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Tutte le nomine sociali sono rese a titolo gratuito.

Se uno o più consiglieri mancano, il consiglio di direzione nomina il o i membri che seguono nella lista di preferenza dell'ultima elezione assembleare. In questo caso, il mandato conferito è valido fino alla fine del mandato del consiglio di direzione esistente.

Se il numero dei consiglieri mancanti è superiore alla metà, il presidente convoca l'assemblea generale per nuove elezioni.

Le dimissioni di tutto il consiglio di direzione implica il decadimento di tutta la direzione.  

Perché le riunioni della direzione siano valide,sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri . La riunione sarà presieduta dal presidente. Il segretario è il segretario dello stesso consiglio. e decisioni sono prese alla maggioranza dei voti; in caso di parità, il voto del presidente è predominante.  

Le decisioni saranno iscritte in un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.  

ARTICOLO 14° : IL PRESIDENTE  

Il presidente garantisce il rispetto degli statuto e delle decisioni della direzione e l'integrità degli interessi morali dell'associazione.

Egli sorveglia la conduzione degli affari dell'associazione.

Assume le funzioni di rappresentanza legale giudiziaria ed extragiudiziaria dell'associazione in tutti gli atti della vita civile. Può delegare altri membri della direzione nell'esercizio di dette funzioni di rappresentanza.  

Il presidente d'onore espleta funzioni di rappresentanza e non operative.

 

ARTICOLO 15° : IL TESORIERE  

Il tesoriere fa parte dei membri della direzione, garantisce la regolarità dei conti e la loro esattezza. Rende inoltre conto del proprio operato durante ogni assemblea generale.  

ARTICOLO 16° : IL SEGRETARIO  

Il segretario fa parte dei membri della direzione, redige I processi verbali delle assemblee generali e delle riunioni della direzione. E' depositario del registro delle delibere delle suesposte riunioni ed assemblee.  

ARTICOLO 17° : MODIFICA DEGLI STATUTI  

La modifica degli statuti dell'associazione, compresi i suoi scopi, deve essere decisa dall'assemblea generale dei membri con una maggioranza di 2/3.

Le delibere non possono includere altro che l'adozione o il rigetto delle modifiche presentate dalla direzione.

Le condizioni di convocazione dell'assemblea esaminatrice delle modifiche statutarie sono quelle previste all'articolo 13 del presente statuto.  

ARTICOLO 18° : SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è pronunciato su richiesta della direzione tramite un'assemblea generale dei membri con una maggioranza di 2/3 dei membri.

L'assemblea generale, in detta occasione, designa altresì uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni associativi (membri o non membri dell'associazione).

L'attivo netto restante sarà obbligatoriamente attribuito:

- [sia] ad un'associazione che persegua scopi similari,

- [sia] ad un organismo d'interesse generale (scuola, comune, sindacato, ecc.) scelto dall'assemblea generale,

o, in ultima analisi, a persone designate dall'assemblea generale.  

ARTICOLO 19° : REGOLAMENTO INTERNO

Un regolamento interno, preparato dalla direzione, precisa le modalità d'esecuzione dei presenti statuti.  

ARTICOLO 20° : ADOZIONE DEGLI STATUTI

I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea generale costitutiva tenutasi il 17 settembre 2002.

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