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L'attivita' dell'associazione Vive la Vie, creata in seguito all'esperienza vissuta da Thomas nel servizio di oncoematologia pediatrica, si organizza in funzione delle iniziative della presidente e delle decisioni prese dal Comitato attraverso riunioni di coordinazione. |
STATUTO ASSOCIAZIONE
‘VIVE LA VIE !’ Associazione internazionale
per il diritto al gioco dei bambini ARTICOLO
1°: DENOMINAZIONE E SEDE E'
creata un'associazione denominata: Vive la Vie, iscritta al registro delle
associazioni del Tribunale di prima istanza di Strasburgo e retta secondo
gli articoli 21 a 79 del Codice Civile locale. La sede sociale è fissata
in 10 Rue des Romains, a Bischoffsheim (Francia). ARTICOLO 2° : OGGETTO Detta associazione è fondata in memoria di Thomas Hywel Darcy (1994-2001)
il quale ha sempre desiderato il rispetto dei diritti del bambino, in
particolare il diritto al gioco. Scopo dell'associazione sarà pertanto la promozione del diritto al gioco
dei bambini. Il gioco è componente fondamentale in tutti gli aspetti dello sviluppo
infantile. Esso è inoltre un elemento chiave nella preservazione della
cultura e della civiltà d'ogni società. Nel bambino, il gioco è importante in quanto contribuisce alla crescita,
all'esercizio fisico e alla maturazione delle capacità motrici. I bambini
che giocano tra loro sono maggiormente capaci ad integrarsi nella società,
in quanto il gioco favorisce le loro abilità morali ed emotive. Sono più
pronti ad arricchire le loro personalità individuali e le loro abilità
nel superare lo stress e i contrasti. Nel gioco libero i bambini
apprendono a collaborare con gli altri. Il gioco inoltre contribuisce allo
sviluppo della creatività e della flessibilità: è un mezzo per
acquisire il controllo in situazioni difficili, com'è stato dimostrato
dalle ricerche effettuate negli ospedali. La Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini
chiede ai governi il riconoscimento del diritto [...] al gioco e alle
attività ricreative proprie di questa età [...] e incoraggia [...] a
questo scopo l'organizzazione di mezzi appropriati per il tempo libero e
attività ricreative, artistiche e culturali, in condizioni di uguaglianza
(art.31). L'associazione non persegue alcuno scopo politico o religioso; non fa
distinzioni di sesso, razza, convinzione personale; non ha scopo lucrativo. L'associazione è costituita da persone che desiderano liberamente tradurre
concretamente il proprio impegno morale e civile. Nell'effettuare le attività dell'associazione, i membri offriranno
volontariamente e senza ricevere alcun compenso materiale le proprie
capacità e le proprie conoscenze. ARTICOLO 3° : CAMPI DI ATTIVITÁ A titolo puramente indicativo e senza che la seguente lista sia limitativa,
l'associazione avrà come compito di: -
Fornire i mezzi
per l'attuazione e il buon sviluppo di attività ludiche e ricreative, tra
cui giocattoli di ogni tipo per i bambini in ospedale e i bambini poveri o
la cui famiglia è sprovvista di mezzi sufficienti, -
Sensibilizzare
le autorità locali, le unità sanitarie, i mezzi di informazione e la
società civile ai problemi e alle necessità dei bambini in ospedale; più
in particolare stabilire un contatto con le istanze locali per la
promozione e l'attuazione di iniziative comuni nell'ambito della
protezione e la tutela dei diritti dei bambini, -
Stabilire
rapporti di collaborazione con tutti gli organismi nazionali ed
internazionali che si occupano dei problemi inerenti al mondo dei bambini, -
Promuovere la
conoscenza e la buona applicazione della Carta dei diritti del bambino in
ospedale, -
Organizzare
manifestazioni (compresi concerti, concorsi, ecc.) e qualsiasi altra
attività prevista allo scopo di raccogliere fondi, -
Operare tutto
ciò che sarà ritenuto necessario per raggiungere gli scopi
dell'associazione e che non è qui espressamente menzionato . ARTICOLO 4° : DURATA L'associazione è costituita per un periodo illimitato. ARTICOLO 5° : MEMBRI L'Associazione si compone di un numero illimitato di membri attivi e membri
onorari. Può divenire membro attivo ogni persona fisica adulta e ogni bambino e ogni
persona morale che condivida e accetti gli scopi e le finalità
dell'associazione e le sue attività. La qualità di membro attivo si acquista su richiesta esplicita inviata per
iscritto al Comitato di direzione e/o partecipando ad una riunione. Il titolo di membro onorario è conferito dal Comitato di direzione a
persone che abbiano meriti particolari nei confronti dell'associazione. ARTICOLO 6° : DOVERI DEI MEMBRI Ogni membro si impegna a rispettare il presente statuto conosciuto al suo
ingresso. Ogni membro si impegna ugualmente a rispettare le decisioni e
direttive fissate dagli organi dell'associazione al titolo di dette
disposizioni. ARTICOLO 7° : DECADENZA DEL TITOLO DI MEMBRO La qualità di membro decade: -
per dimissione su richiesta scritta del membro interessato; - per decesso; - per espulsione pronunciate in assemblea generale, per qualsiasi
atto che porti pregiudizio morale o materiale all'associazione o quando
gravi motivi rendano incompatibile il rapporto associativo; -
per radiazione pronunciata in assemblea generale (/Consiglio d'amministrazione)
per il mancato pagamento della quota annuale per un periodo di due anni. Prima della decisione di esclusione o radiazione, il membro interessato è
invitato, per lettera raccomandata, a fornire giustificazione scritta al
consiglio di direzione. I membri esclusi, radiati e che in ogni caso non sono più membri
dell'associazione, non hanno alcun diritto sui fondi comuni né sul
patrimonio dell'associazione stessa. ARTICOLO 8° : RISORSE Le risorse dell'associazione sono costituite da: -
quote e sottoscrizioni dei propri membri; -
sovvenzioni statali, dipartimentali, comunali e degli enti pubblici, -
liberalità, doni e lasciti (istituti di credito, società,
organizzazioni private e internazionali, ecc.) -
rimborsi derivanti da convenzioni, -
risorse create a titolo eccezionale e, se del caso, con il
beneplacito dell'autorità competente, -
qualsiasi altra risorsa che non sia vietata dalle leggi e
regolamenti in vigore. ARTICOLO 9° : QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI La quota annuale dovuta da ogni categoria di membro, salvo che per i membri
onorari, è fissata ogni anno dall'assemblea generale ordinaria. ARTICOLO 10° : COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI Gli organi associativi sono: -
l’Assemblea dei membri -
Il Consiglio di direzione: presidente, vicepresidente, segretario,
tesoriere... -
Il Presidente onorario ARTICOLO 11° : ASSEMBLEA GENERALE (COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE) L'assemblea generale è composta dai membri dell'associazione.
Essa si riunisce 2 volte all'anno, e ogniqualvolta lo esiga l'interesse
dell'associazione, su convocazione del presidente. Detta convocazione è trasmessa : - con lettera inviata almeno 15 giorni prima della data della riunione - tramite pubblicazione della data di riunione nel Bollettino
d'informazione
dell'associazione inviato almeno 15 giorni prima della data della riunione, -
tramite avviso apposto nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima
della data della riunione La convocazione dovrà indicare luogo, data e ora della riunione, in prima e
seconda seduta, e l'ordine del giorno. Il presidente convoca altresì l'assemblea generale su richiesta della
direzione o su richiesta di un decimo dei membri, entro 3 settimane dalla
data della detta assemblea. ARTICLE 11a : ASSEMBLEA GENERALE (POTERI) Ha diritto a partecipare all'assemblea generale il membro attivo e il membro
d'onore in regola di pagamento quota e iscritto all'associazione. I membri assenti possono essere rappresentati da altro membro tramite delega
scritta. Non è ammesso di avere più di 5 (cinque) deleghe scritte per
membro. Il Presidente sarà garante della regolarità delle deleghe
scritte. L'assemblea generale detiene i seguenti
poteri: - esaminare i problemi di ordine
generale, - fissare le direttive per le attività
dell'associazione, - deliberare sulla relazione annuale dell'attività sociale preparata dal
consiglio di direzione, - approvare i conti dell'esercizio
precedente, - approvare il regolamento interno preparato dal consiglio di
direzione, - fissare la quota associativa, - eleggere i membri della direzione, ecc. L'assemblea generale dispone di tutti i poteri che non sono devoluti ad
altro organo. Per la validità delle decisioni,è
necessaria la presenza fisica o per delega della metà
dei membri . Se il quorum non è raggiunto, una nuova assemblea è convocata, essa
delibererà qualsiasi sia il numero dei membri presenti o rappresentati
per iscritto. Ogni membro ha il diritto di esprimere un voto. Nel calcolo dei voti, le
astensioni non saranno prese in conto. L'assemblea è presieduta dal Presidente. Le funzioni di segretario sono
assunte dal segretario del consiglio di direzione. Le risoluzioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza dei suffragi
espressi. Sarà tenuto un registro delle delibere dell'assemblea generale, firmato dal
presidente e dal segretario. ARTICOLO 12° : IL CONSIGLIO DI DIREZIONE (COMPOSIZIONE) L'associazione è retta da una direzione comprendente 6 membri (1 presidente,
1 vicepresidente, 1 segretario,1 tesoriere, 1 responsabile settore infanzia, e 1
responsabile settore concezione e creazione). Essi sono eletti per 3 anni
dall'assemblea generale dei membri, e scelti all'interno di detta
assemblea generale. La direzione potrà decidere che altre persone partecipino alle proprie
riunioni in via consultiva. La direzione potrà essere revocata dall'assemblea generale in caso di non
rispetto degli statuti e qualsiasi altro grave motivo nella gestione
morale e finanziaria dell'associazione. ARTICOLO 13° : IL CONSIGLIO DI DIREZIONE (POTERI) La direzione prende tutte le decisioni necessarie alla gestione quotidiana
dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea generale.
Assicura il segretariato dell'assemblea generale ed è garante che tutte
le menzioni legali necessarie siano trascritte sul registro delle
associazioni. La direzione dovrà inoltre: - votare il bilancio - organizzare il buon funzionamento
dell'associazione, - preparare il bilancio annuale in cui dovranno figurare tutte le entrate e
il loro utilizzo; detto bilancio verrà in seguito presentato unitamente
ad una relazione sulle attività dell'associazione all'assemblea generale - proporre all'approvazione dell'assemblea generale il totale delle quote
associative, - assumere personale esclusivamente nei limiti necessari al buon
funzionamento dell'associazione. La direzione potrà chiedere ad uno o più membri di effettuare alcuni
compiti, potrà inoltre delegare a gruppi di lavoro l'analisi di alcune
problematiche, emettere delle procure speciali per un'azione specifica o
per categorie di azioni. La direzione si riunisce ogniqualvolta sia necessario per la buona gestione
dell'associazione e minimo 2 volte all'anno. Essa é convocata dal
Presidente o quando almeno 1/3 dei propri membri lo richieda per iscritto.
Ogni membro della direzione sarà invitato almeno tre giorni prima della
riunione; in casi urgenti, la direzione potrà essere convocata tramite
fax o telegramma nelle 24 ore precedenti. L'avviso dovrà contenere i
punti dell'ordine del giorno. Nella seduta costitutiva, il consiglio di direzione elegge tra I propri
membri il presidente dell'associazione, il segretario del consiglio, il
tesoriere, l'addetto stampa, il vicepresidente. Il consiglio di direzione deve preparare un regolamento interno che coprirà,
in conformità del presente statuto, tutti gli aspetti pratici della vita
associativa. Il regolamento interno sarà presentato per approvazione all'assemblea
generale. I membri del consiglio di direzione sono eletti per un periodo di tre anni e
sono rieleggibili. Tutte le nomine sociali sono rese a titolo gratuito. Se uno o più consiglieri mancano, il consiglio di direzione nomina il o i
membri che seguono nella lista di preferenza dell'ultima elezione
assembleare. In questo caso, il mandato conferito è valido fino alla fine
del mandato del consiglio di direzione esistente. Se il numero dei consiglieri mancanti è superiore alla metà, il presidente
convoca l'assemblea generale per nuove elezioni. Le dimissioni di tutto il consiglio di direzione implica il decadimento di
tutta la direzione. Perché le riunioni della direzione siano valide,sarà
necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi membri . La riunione sarà presieduta
dal presidente. Il segretario è il segretario dello stesso consiglio. e
decisioni sono prese alla maggioranza dei voti; in caso di parità, il
voto del presidente è predominante. Le decisioni saranno iscritte in un processo verbale firmato dal presidente
e dal segretario. ARTICOLO 14° : IL PRESIDENTE Il presidente garantisce il rispetto degli statuto e delle decisioni della
direzione e l'integrità degli interessi morali dell'associazione. Egli sorveglia la conduzione degli affari dell'associazione. Assume le funzioni di rappresentanza legale giudiziaria ed extragiudiziaria
dell'associazione in tutti gli atti della vita civile. Può delegare altri
membri della direzione nell'esercizio di dette funzioni di rappresentanza. Il presidente d'onore espleta funzioni di rappresentanza e non
operative. ARTICOLO 15° : IL TESORIERE Il tesoriere fa parte dei membri della direzione, garantisce la regolarità
dei conti e la loro esattezza. Rende inoltre conto del proprio operato
durante ogni assemblea generale. ARTICOLO 16° : IL SEGRETARIO Il segretario fa parte dei membri della direzione, redige I processi verbali
delle assemblee generali e delle riunioni della direzione. E' depositario
del registro delle delibere delle suesposte riunioni ed assemblee. ARTICOLO 17° : MODIFICA DEGLI STATUTI La modifica degli statuti dell'associazione, compresi i suoi scopi, deve
essere decisa dall'assemblea generale dei membri con una maggioranza di
2/3. Le delibere non possono includere altro che l'adozione o il rigetto delle
modifiche presentate dalla direzione. Le condizioni di convocazione dell'assemblea esaminatrice delle modifiche
statutarie sono quelle previste all'articolo 13 del presente statuto. ARTICOLO 18° : SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione è pronunciato su richiesta della
direzione tramite un'assemblea generale dei membri con una maggioranza di
2/3 dei membri. L'assemblea generale, in detta occasione, designa altresì uno o più
commissari incaricati della liquidazione dei beni associativi (membri o
non membri dell'associazione). L'attivo netto restante sarà obbligatoriamente attribuito: - [sia] ad un'associazione che persegua scopi similari, - [sia] ad un organismo d'interesse generale (scuola, comune,
sindacato, ecc.)
scelto dall'assemblea generale, o, in ultima analisi, a persone designate dall'assemblea
generale. ARTICOLO 19° : REGOLAMENTO INTERNO Un regolamento interno, preparato dalla direzione, precisa le modalità
d'esecuzione
dei presenti statuti. ARTICOLO 20° : ADOZIONE DEGLI STATUTI I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea generale costitutiva
tenutasi il 17 settembre 2002. |